Art. 4 - Procedure di stabilizzazione

Art. 4 - Procedure di stabilizzazione

L’avvio delle procedure di stabilizzazione avverrà prescindendo dall’espletamento delle procedure di mobilità compartimentale e di cui all’art. 34 bis del decreto legislativo 30.3.2001, n. 165.
La procedura di stabilizzazione avviene a domanda, da presentare esclusivamente a seguito dell’apposito avviso, emanato con provvedimento del Direttore amministrativo dell’Università di Trieste, al quale verrà data pubblicità all’albo ufficiale dell’Ateneo e sulla pagina web www.units.it, link: concorsi e selezioni.
Il termine per la presentazione delle domande è di trenta giorni che decorrono dal giorno successivo alla data di pubblicazione dell’avviso, secondo le modalità di cui al precedente comma.
Le domande di ammissione alla procedura, redatte secondo lo schema allegato al presente Regolamento, devono riportare tutte le indicazioni necessarie alla definizione della graduatoria di stabilizzazione.
Nella domanda gli aspiranti devono dichiarare di non aver presentato analoga domanda presso altra pubblica amministrazione.
L’Università può disporre, in qualsiasi momento, con provvedimento motivato, l’esclusione dalla procedura per difetto dei requisiti prescritti.

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