Art. 6 - Programmazione della stabilizzazione
Art. 6 - Programmazione della stabilizzazioneProgrammazione della stabilizzazione
Fatto salvo quanto previsto nei precedenti articoli in riferimento alle procedure di stabilizzazione, le medesime avverranno in ordine di graduatoria, attingendo alternativamente dalle due graduatorie di cui al precedente art. 5, partendo dallo stabilizzando con maggiore anzianità di servizio, nel rispetto delle disponibilità di bilancio e delle specifiche disposizioni in materia di assunzioni e di tetti di spesa, indicate nel comma 4 dell’art. 51 della legge 27.12.1997, n. 449 e nel comma 105 dell’art. 1 della legge 30.12.2004, n. 311.
Sono fatte salve le procedure di assunzione dall’esterno in correlazione a:
a) reclutamento di competenze professionali non fungibili, dotate di particolari requisiti e profili di competenza;
b) reclutamento per la copertura di quote d’obbligo, qualora previsto da norme di legge.