Art. 4 - Viaggio

Art. 4 - Viaggio

1. La mobilità Erasmus è ammessa presso un Istituto partner situato in uno dei Paesi partecipanti al Programma Erasmus.
2. Il rimborso avverrà sulla base delle spese realmente sostenute. Le spese di viaggio e assicurazione volo devono essere giustificate con gli originali dei documenti, con l’unica eccezione dei biglietti elettronici. In caso di utilizzo dell’aereo dovranno essere conservate anche le carte di imbarco.
3. Il biglietto di viaggio dovrà indicare il costo del viaggio, le date e, ove previsto, il nome del docente. In caso contrario dovrà essere richiesta all’Agenzia di viaggi una ricevuta/fattura del costo sostenuto contenente anche i dati sopra richiesti.
4. Dovrà essere ricercato il mezzo di trasporto più economico e si dovranno utilizzare le tariffe più economico.
5. Il viaggio effettuato nell’ambito di una missione TS deve essere compiuto per e dalla destinazione indicata nella richiesta di missione. Nei casi in cui si vuole associare la mobilità Erasmus ad altra missione di diversa natura e finalità, non potrà essere pagato con i fondi Erasmus nè il viaggio dal luogo della mobilità all’altra destinazione, né il viaggio di ritorno per l’Italia. Per quanto riguarda il soggiorno potrà essere pagato fino all’ultimo giorno indicato nell’attestato rilasciato dall’Istituzione straniera presso la quale si è effettuata la mobilità Erasmus.
Solo per motivate ragioni, nell’ambito della mobilità OMS il rimborso del viaggio di ritorno, effettuato in giornate successive rispetto a quella prevista e autorizzata, potrà essere riconosciuto, mentre le spese di soggiorno delle giornate aggiuntive saranno a carico del docente interessato.
Tali ed altre varianti devono pertanto essere sottoposte preventivamente alla Ripartizione Mobilità Internazionale ed autorizzate dal Delegato del Rettore.
6. Per il viaggio A/R normalmente si possono considerare ammissibili 1 giorno per l’andata e 1 giorno per il ritorno. Esclusivamente se, per usufruire di una tariffa economica (low cost) è necessario includere una fine settimana all’andata oppure una al ritorno, sono ammissibili al massimo 2 giorni all’andata e 1 giorno al ritorno oppure massimo 1 giorno all’andata e 2 giorni al ritorno.
7. Le date sui documenti di viaggio devono coincidere con quelle per le quali è stata autorizzata la missione. Qualsiasi variazione deve prima essere comunicata alla Ripartizione Mobilità Internazionale ed eventualmente autorizzata dal Delegato del Rettore.
8. Le spese per il trasporto locale/regionale nel Paese di residenza (es: da casa all’aeroporto) e nel Paese ospitante (es: dall’aeroporto all’istituto dove si tiene il corso) verranno rimborsate soltanto se direttamente connesse all’attività.

9. Gli originali dei documenti di spesa dovranno essere conservati per i 5 anni successivi alla data del pagamento del saldo finale da parte dell’Agenzia Nazionale LLP Italia (o del rimborso a favore dell’ Agenzia Nazionale LLP Italia).

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