Art. 5 - Mezzi di Trasporti
Art. 5 - Mezzi di Trasporti1. Treno: è ammissibile la I classe se ciò è preferito dal partecipante.
2. Aereo: l’aereo potrà essere utilizzato solamente per viaggi superiori a 400 km eccetto in casi di emergenza o quando è previsto l’attraversamento del mare. Tuttavia il viaggio in aereo dovrà essere limitato alla classe economica.
3. Mezzo proprio: nel caso non sia possibile spostarsi con altri mezzi e quindi si sia costretti a prendere la propria auto, il docente dovrà farne preventiva richiesta all’Amministrazione, allegando copia del listino ferroviario o dichiarazione firmata da un’Agenzia di viaggi dalle quali risulti il prezzo del corrispondente biglietto ferroviario di I classe A/R. Il costo massimo ammissibile rimborsabile è, in ogni caso, quello del mezzo di trasporto più conveniente (aereo, bus, treno) e comunque non potrà superare il costo del treno di I classe.
Ad avvenuta missione l’interessato dovrà produrre i documenti che attestano l’avvenuto viaggio con il mezzo proprio (pedaggi autostradali, ricevute carburante).
Al personale autorizzato a servirsi del proprio mezzo di trasporto compete un’indennità chilometrica commisurata ad un quinto del costo di un litro di benzina, vigente nel tempo. L’interessato deve dichiarare sotto la propria responsabilità il numero di chilometri percorsi (vedi art. 9 c. 7 Regolamento Missioni di Ateneo).
4. Auto a noleggio: è possibile noleggiare un’automobile di categoria A (o, se al viaggio partecipano più di due persone al massimo di categoria “B”) a condizione che no sia disponibile alcun mezzo di trasporto pubblico.