Art. 1.06 - Caselle di posta elettronica
Art. 1.06 - Caselle di posta elettronicaOgni AOO si dota di una casella di Posta Elettronica istituzionale (comune ovvero certificata) per la corrispondenza, sia in ingresso che in uscita, pubblicata sull’Indice delle Pubbliche Amministrazioni (IPA).
Tale casella costituisce l’indirizzo virtuale della AOO e di tutti gli uffici (UO) che ad essa fanno riferimento.
In attuazione di quanto previsto dalla direttiva 27 novembre 2003 del Ministro per l’innovazione e le tecnologie sull’impiego della posta elettronica nelle pubbliche amministrazioni, l’amministrazione dota tutti i propri dipendenti, compresi quelli per i quali non sia prevista la dotazione di un personal computer, di una casella di posta elettronica.