Art. 3.1.07 - Rilascio di ricevute attestanti la ricezione di documenti informatici
Art. 3.1.07 - Rilascio di ricevute attestanti la ricezione di documenti informaticiNel caso di ricezione di documenti informatici per via telematica tramite il servizio di posta elettronica certificata, la notifica al mittente dell’avvenuto recapito del messaggio è assicurata dal servizio di posta elettronica certificata utilizzato dall’AOO con gli standard specifici.