Art. 3.1.04 - Ricezione di documenti informatici sulla casella di posta elettronica non istituzionale
Art. 3.1.04 - Ricezione di documenti informatici sulla casella di posta elettronica non istituzionaleNel caso di un messaggio ricevuto su una casella di posta elettronica non istituzionale o comunque non destinata al servizio di protocollazione, il messaggio è inoltrato alla casella di posta istituzionale ed è inviato un messaggio, per conoscenza, al mittente con l’indicazione della casella di posta corretta.