Capo 1 - Protezione e conservazione degli archivi degli enti pubblici
Capo 1 - Protezione e conservazione degli archivi degli enti pubblici adminArt. 5.1.0 - Protezione e conservazione degli archivi degli enti pubblici
Art. 5.1.0 - Protezione e conservazione degli archivi degli enti pubblici!@IsDocBeingEdited & ArtDescr = ""
Il presente capitolo descrive il sistema di classificazione dei documenti adottato dall’Università nonché le regole per la formazione del fascicolo e la corretta gestione e formazione dell’archivio corrente e di deposito.
Art. 5.1.1 - Misure di protezione e conservazione degli archivi degli enti pubblici
Art. 5.1.1 - Misure di protezione e conservazione degli archivi degli enti pubbliciGli archivi ed i singoli documenti degli enti pubblici non territoriali (e quindi anche dellle Università) sono beni culturali inalienabili sin dal momento dell’inserimento di ciascun documento nell’archivio dell’AOO mediante la registrazione a protocollo.
L’archivio non può essere smembrato e deve essere conservato nella sua organicità.
Lo scarto dei documenti degli archivi delle Università è subordinato all’autorizzazione della Soprintendenza archivistica competente per territorio