Art. 4.4 - Registrazioni con differimento dei termini di accesso

Art. 4.4 - Registrazioni con differimento dei termini di accesso

Per i procedimenti e affari per i quali si renda necessaria la riservatezza temporanea delle informazioni (es: gare e appalti, concorsi, ecc.), è prevista una forma di accesso riservato al protocollo unico che concreta il differimento dei termini di accesso.

Contestualmente alla registrazione di protocollo il responsabile dell’immissione dei dati deve indicare anche l’anno, il mese e il giorno, nel quale le informazioni temporaneamente riservate divengono soggette all’accesso nelle forme ordinariamente previste.

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