Art. 4.7 - Il registro di protocollo

Art. 4.7 - Il registro di protocollo

Il registro di protocollo è un atto pubblico originario che fa fede circa la data e l’effettivo ricevimento o spedizione di un documento, indipendentemente dalla regolarità del documento stesso ed è idoneo a produrre effetti giuridici a favore o a danno delle parti. Il registro di protocollo è soggetto alle forme di pubblicità previste dalla normativa vigente.
La stampa del registro di protocollo è informatica (su uno o più file) e cartacea.
La stampa informatica permette di assicurare al registro di protocollo una verifica sull’integrità delle registrazioni ed è effettuata in procedura batch dal sistema informatico Titulus.
Al fine di tutelare l’integrità e la regolarità delle registrazioni, quotidianamente è effettuata la stampa del registro giornaliero di protocollo su supporto informatico immodificabile.
Entro il mese di gennaio, il responsabile del protocollo dell’Amministrazione centrale provvede alla stampa del registro dell’anno precedente e, verificata la congruità delle registrazioni, effettua lo scarto delle stampe del registro giornaliero di protocollo dell’anno precedente.

Al fine di mantenere anche su supporto cartaceo traccia della modifica degli elementi accessori del protocollo, intervenuta per effetto della gestione dei documenti e dei procedimenti, entro il mese di gennaio è effettuata su supporti cartacei di qualità la stampa e la rilegatura del registro di protocollo relativo al quinto anno antecedente.

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