Art. 4 - Funzionamento
Art. 4 - Funzionamento1. La prima riunione del Comitato è convocata dal Rettore. In tale seduta il Comitato procede all’elezione di un Presidente.
2. Il Presidente del Comitato viene, con cadenza biennale, alternativamente designato tra i rappresentanti dell’Amministrazione ed il vicepresidente dai componenti di parte sindacale. Al Presidente spetta il coordinamento dei lavori e la rappresentanza del Comitato.
3. Il Comitato si dà un calendario con riunioni almeno a cadenza bimestrale. L’amministrazione fornisce il necessario supporto logistico – organizzativo.
4. Il Comitato è convocato dal Presidente. La convocazione contiene l’ordine del giorno ed è effettuata per iscritto o attraverso posta elettronica. Di ogni riunione viene redatto un verbale contenente le presenze, gli argomenti trattati, le decisioni assunte e le eventuali posizioni difformi. I verbali sono pubblici e conservati presso l’ufficio competente dell’amministrazione.
5. Su proposta del Presidente, il Comitato nomina un/una segretario/segretaria, che cura tutte le pratiche inerenti l’attività di gestione del Comitato.
6. Le riunioni sono valide se sono presenti almeno la metà più uno dei componenti del Comitato. Le decisioni sono assunte con la maggioranza dei presenti. In ogni caso devono essere presenti almeno due componenti di ogni parte. Agli incontri, sia pure in presenza dei componenti effettivi, possono prendere parte, senza diritto di voto, anche i membri supplenti.
7. I componenti del Comitato sono tenuti al rigoroso rispetto della normativa vigente in materia di tutela della riservatezza.
8. Le deliberazioni del Comitato sono trasmesse al Rettore che ne dà comunicazione agli organi di governo dell’Ateneo, ove necessario.
9. Il Comitato resta in carica per la durata di un quadriennio e comunque fino alla costituzione del nuovo.
10. I componenti del Comitato possono essere rinnovati nell’incarico per una sola volta.