Art. 7 - Requisiti di ammissione
Art. 7 - Requisiti di ammissione1. Sono ammessi a partecipare alle procedure selettive disciplinate dal presente regolamento i candidati che siano in possesso del titolo di dottore di ricerca o, per la Facoltà di Medicina e Chirurgia, del diploma di scuola di specializzazione, ovvero possessori di laurea specialistica e magistrale o altri studiosi che abbiano comunque un’elevata qualificazione scientifica valutata dalla commissione giudicatrice di cui al successivo art. 8, tenuto conto dei criteri di cui all’art. 9, comma 4, del presente regolamento. I titoli di ammissione di cui al presente comma, o titoli equivalenti, possono essere conseguiti in Italia o all’estero.
2. Non sono ammessi a partecipare alle procedure selettive i candidati che abbiano già stipulato con l’Università degli Studi di Trieste altri contratti disciplinati dal presente regolamento per un periodo che, sommato a quello previsto dalla selezione a cui intendono partecipare, superi complessivamente la durata di sei anni.
4. I requisiti previsti dal presente articolo devono essere posseduti alla data di scadenza del termine per la presentazione delle domande di partecipazione alla valutazione comparativa.
5. L’esclusione dalla procedura selettiva è disposta con decreto motivato del Rettore comunicato all’interessato mediante raccomandata con avviso di ricevimento.