Art. 13 - Cessazione del rapporto di lavoro

Art. 13 - Cessazione del rapporto di lavoro

1. La cessazione del rapporto di lavoro è determinata dalla scadenza del termine finale o dal recesso di una delle parti nel caso si verifichi una causa che non consenta la prosecuzione del rapporto.
2. Al fine di impedire il prodursi degli effetti di cui all’art. 5 del D.Lgs. 6 settembre 2001, n. 368, nei trenta giorni antecedenti la scadenza del termine inizialmente fissato o successivamente prorogato, l’Amministrazione universitaria, con lettera raccomandata con avviso di ricevimento, comunica alla controparte la cessazione del rapporto di lavoro con effetto dalla data di scadenza.
3. Il ricercatore può recedere dal contratto prima della scadenza del termine finale, dandone comunicazione alla controparte con almeno trenta giorni di preavviso. In caso di mancato rispetto del termine di preavviso, il ricercatore è tenuto a corrispondere all’Ateneo, a titolo di penale, una somma pari all’ammontare del trattamento economico rapportato al periodo di mancato preavviso. La penale potrà essere esclusa qualora il ricercatore receda per:

opzione dell’interessato per l’ufficio di ricercatore o professore universitario di ruolo;
assunzione presso altro ente pubblico o privato, purché l’interessato dimostri di essere stato impossibilitato a rispettare il termine di preavviso.

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