Art. 4

Art. 4

Il Regolamento didattico del Corso di Studio Interfacoltà viene deliberato in fase costitutiva da tutte le Facoltà partecipanti e dal Senato, mentre le eventuali successive modifiche vengono deliberate soltanto dal Consiglio di Corso di Studio e quindi dal Senato, corredate dal parere delle Facoltà.

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