Art. 6 - Procedure di denuncia formali e informali
Art. 6 - Procedure di denuncia formali e informali1. Chiunque sia stato oggetto di molestia sessuale o morale può rivolgersi entro un congruo termine dal suo verificarsi, al Consigliere il quale, raccolte tutte le informazioni utili, suggerisce alla persona molestata le possibili procedure formali o informali adottabili.