Art. 9 - Procedura formale esterna

Art. 9 - Procedura formale esterna

1. La/il molestata/o può, comunque e indipendentemente dall’avvio di un procedimento interno informale o formale, denunciare l’evento molestante alle autorità competenti, al fine dell’avvio di un procedimento civile per il risarcimento del danno o di un processo penale.

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