Art. 10 - Denuncia infondata
Art. 10 - Denuncia infondata1. Ove la denuncia si dimostri infondata, la commissione, nell’ambito delle proprie competenze, adotta tutte le iniziative necessarie a riabilitare la persona accusata.
1. Ove la denuncia si dimostri infondata, la commissione, nell’ambito delle proprie competenze, adotta tutte le iniziative necessarie a riabilitare la persona accusata.