Art. 13 - Norme finali
Art. 13 - Norme finali1. Il presente codice, espletato l’iter deliberativo, entra in vigore a partire dal giorno successivo alla data del decreto rettorale di emanazione.
1. Il presente codice, espletato l’iter deliberativo, entra in vigore a partire dal giorno successivo alla data del decreto rettorale di emanazione.