Art. 2 - Qualificazione dell'attività

Art. 2 - Qualificazione dell'attività

1. La qualificazione di una determinata attività, come “prestazione svolta per conto terzi”, è desunta da indicatori quali: la natura della prestazione, la presenza di un corrispettivo, a fronte di fatturazione in regime IVA, dai criteri e dalle modalità di cessione dei risultati e dalla parziale o totale cessione di disponibilità di questi ultimi, da parte della struttura universitaria.
2. Spetta al Consiglio di Amministrazione dell’Università, sentita la Commissione di cui al successivo art. 12, su proposta motivata dei soggetti interessati, individuare la natura dei finanziamenti/prestazioni nei casi dubbi e/o controversi, al fine di determinare la loro esclusione dall’applicazione del presente Regolamento.

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