Art. 11 - Obbligo di riservatezza
Art. 11 - Obbligo di riservatezza1. Il personale coinvolto a qualsiasi titolo in attività in conto terzi è tenuto al rispetto degli obblighi di riservatezza e di non concorrenza
1. Il personale coinvolto a qualsiasi titolo in attività in conto terzi è tenuto al rispetto degli obblighi di riservatezza e di non concorrenza