Art. 3 - Procedure di valutazione comparativa per la copertura di insegnamenti vacanti
Art. 3 - Procedure di valutazione comparativa per la copertura di insegnamenti vacanti1. Il conferimento per incarico di insegnamenti vacanti avviene a seguito di procedure di valutazione comparativa, salvo i casi di conferimento diretto previsti dal presente regolamento.
2. Le Facoltà indicono appositi bandi di selezione, che devono specificare:
a) per ogni corso, se il conferimento è a titolo gratuito o retribuito, quantificando il compenso annuo lordo previsto per il docente e pianificando la rela-tiva copertura finanziaria;
b) la durata, annuale o pluriennale dei corsi da conferire, il periodo di svolgimento e le ore di lezione;
c) i requisiti richiesti ai candidati e i criteri in base ai quali va effettuata la valutazione comparativa delle pubblicazioni scientifiche e del curriculum complessivo dei candidati, con riferimento all’attività didattica da svolgere;
d) il termine di scadenza per la presentazione delle domande, che, salvo casi di urgenza motivati con delibera della Facoltà dalla necessità di assicurare l’inizio tempestivo dei corsi, non può essere infe-riore a dieci giorni dalla data della pubblicazione del bando.
3. Il bando viene reso pubblico mediante affissione all’albo della Facoltà e mediante diffusione per via telematica sul sito web dell’Ateneo.
4. Sono ammessi a partecipare alle selezioni:
a) professori, ricercatori e assistenti universitari di ruolo e ricercatori a tempo determinato di cui al comma 14 della legge 230/2005;
b) soggetti incaricati all'interno di strutture universitarie che abbiano svolto adeguata attività di ricerca debitamente documentata, ivi compresi i lettori di madrelingua straniera di cui all’art. 28 del D.P.R. 382/80, i collaboratori ed esperti linguistici di cui alla legge n. 236/1995 e i lettori incaricati in base ad accordi culturali;
c) altri soggetti italiani e stranieri, ad esclusione del personale tecnico amministrativo delle università, in possesso dei requisiti scientifici e professionali previsti dal bando.
5. I titoli scientifici e professionali posseduti ovvero l’attività di ricerca svolta dai soggetti di cui al comma 4, lettere b) e c), saranno validati, a cura della Facoltà, da una struttura scientifica universitaria o da un Ente di ricerca competenti nel settore scientifico disciplinare di afferenza dell’insegnamento da conferire, tenuto conto del rilievo scientifico dei titoli e del curriculum complessivo del candidato nonché della specifica tipologia dell’impegno richiesto nel bando.
6. Le domande di partecipazione alla selezione dovranno pervenire al Preside della Facoltà entro il termine previsto dal bando di selezione.
Alla domanda il candidato deve allegare:
- il curriculum della propria attività didattica, scientifica e professionale, anche ai fini degli adempimenti previsti dall’art. 2 del DM 31/10/2007 n. 544 e del decreto direttoriale 10/6/2008 n. 61 in caso di conferimento dell’incarico;
- i documenti e titoli che ritenga utili ai fini della selezione.
I candidati appartenenti ad altre sedi universitarie o altre amministrazioni pubbliche devono, inoltre, allegare alla domanda il nulla osta dell’ente di appartenenza o, in mancanza, copia della richiesta dello stesso nulla osta, nei casi in cui sia richiesto dalle norme in vigore.