Art. 4 - Conferimento diretto ad eminenti studiosi

Art. 4 - Conferimento diretto ad eminenti studiosi

1. Il Consiglio di Facoltà può deliberare il conferimento diretto di incarichi per insegnamenti vacanti ad eminenti studiosi italiani o stranieri, senza la necessità di attivare le procedure selettive di cui all’art. 3.
2. La qualità di “eminente studioso” deve risultare dalla rilevanza dei contributi scientifici apportati, dai riconoscimenti scientifici e/o professionali ottenuti in ambito nazionale e internazionale.

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