Art. 6 - Valutazione comparativa
Art. 6 - Valutazione comparativa1. Il Consiglio di Facoltà, sulla base delle domande presentate e dei relativi allegati, procede alla valutazione comparativa dei candidati e, tenuto conto dei criteri di priorità di cui all’art. 7, conferisce l’incarico di insegnamento al candidato prescelto con deliberazione motivata.
2. Ove lo ritenga, il Consiglio di Facoltà può avvalersi del lavoro preparatorio di apposite Commissioni, individuate tra i componenti del Consiglio stesso.