Art. 7 - Ordine di priorità per la copertura di insegnamenti vacanti

Art. 7 - Ordine di priorità per la copertura di insegnamenti vacanti

Ai fini del conferimento degli incarichi di insegnamento in esito a procedure di valutazione comparativa, i Consigli di Facoltà devono rispettare il seguente ordine di priorità:

a) conferimento di incarichi ai sensi dell’art. 1, comma 10, della legge 230/2005, a titolo gratuito o retribuito, a professori, assistenti o ricercatori universitari di ruolo e professori incaricati stabilizzati, appartenenti alla stessa Facoltà o a ricercatori a tempo determinato di cui al comma 14 della legge 230/2005, in mancanza, a professori, assistenti o ricercatori universitari di ruolo e professori incaricati stabilizzati, appartenenti ad altra Facoltà dell’Ateneo o ad altra Università;
b) affidamento, a titolo gratuito, ai sensi dell’art. 1, comma 11, della legge 230/2005 ad assistenti o ricercatori universitari di ruolo e professori incaricati stabilizzati dell’Ateneo;
c) conferimento di incarichi, ai sensi dell’art. 1, comma 10, della legge 230/2005, mediante stipula di contratto di diritto privato a titolo oneroso o affidamento gratuito, a soggetti diversi da quelli indicati alla lett. a).

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