Art. 8 - Durata degli incarichi
Art. 8 - Durata degli incarichi1. Gli incarichi di insegnamento possono avere durata annuale o pluriennale e possono essere rinnovati senza ricorso alla procedura selettiva, previa valutazione positiva da parte del Consiglio di Facoltà dell’attività svolta.
2. Per gli incarichi aventi durata pluriennale, il Consiglio di Facoltà è tenuto a verificare annualmente l’efficacia didattica del docente e il puntuale assolvimento degli obblighi previsti, anche ai sensi di quanto disposto dagli artt. 1 e 2 della legge 19 ottobre 1999 n. 370.