Art. 9 - Conferimento di incarichi a professori, ricercatori e assistenti universitari

Art. 9 - Conferimento di incarichi a professori, ricercatori e assistenti universitari

1. Il conferimento di incarichi di insegnamento in esito alle procedure di valutazione comparativa a professori, ricercatori o assistenti universitari di ruolo, a professori incaricati stabilizzati e a ricercatori a tempo determinato di cui al comma 14 della legge 230/2005, è disposto con deliberazione motivata da parte del Consiglio di Facoltà.
2. Il conferimento può essere a titolo gratuito o retribuito. Gli incarichi possono essere retribuiti a condizione che le disponibilità di bilancio lo consentano e solo se svolti oltre i limiti orari degli impegni didattici specificamente previsti per le diverse qualifiche secondo le deliberazioni adottate dagli organi accademici. Gli incarichi che rientrino nei limiti delle ore di didattica frontale e dell’impegno didattico complessivo specificamente previsti per le diverse qualifiche sono conferiti a titolo gratuito.
3. Per il periodo di durata del corso conferito ai ricercatori, assistenti e professori incaricati stabilizzati dell’Ateneo, il Consiglio di Facoltà attribuisce il titolo di professore aggregato.

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