Art. 11 - Trattamento economico
Art. 11 - Trattamento economico!@IsDocBeingEdited & ArtDescr = ""
Nelle more dell’emanazione del decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca previsto dall’art. 1, comma 10 della legge 230/2005 per la definizione dei parametri di cui tener conto ai fini della determinazione del trattamento economico, il compenso per gli incarichi di insegnamento a titolo retribuito è determinato, salvo quanto previsto dall’art. 2, comma 1 lett. b), dai Consigli di Facoltà all’atto dell’emissione del bando di selezione o del conferimento diretto di cui all’art. 4, sulla base delle risorse finanziarie disponibili, tenuto conto della tipologia dell’insegnamento e dell’impegno complessivamente richiesto.