Art. 4
Art. 4Per le varie tipologie di contratti sono fissati i seguenti criteri generali retributivi:
- Contratti per attività didattiche integrative o tecnico-pratiche nei corsi di studio e nelle Scuole di specializzazione non mediche: il compenso sarà commisurato all’impegno didattico richiesto, tenuto conto della provenienza dell’esperto, secondo i seguenti criteri, prevedendo un compenso maggiore per chi proviene da località più distanti:
1) esperti provenienti da località esterne alla Regione Friuli Venezia Giulia (estero compreso);
2) esperti provenienti da località della Regione Friuli Venezia Giulia distanti da Trieste o da località estere vicine, nonché esperti destinati alle sedi di Gorizia e Pordenone e non residenti in tali località;
3) esperti residenti a Trieste o provenienti da località della Regione Friuli Venezia Giulia prossime a Trieste ovvero residenti a Gorizia o Pordenone e destinati alle medesime sedi decentrate.
- Contratti per attività didattiche integrative, tecnico-pratiche o clinico pratiche nelle Scuole di specializzazione della Facoltà di Medicina e Chirurgia: l’importo verrà commisurato dalla Facoltà in base all’impegno didattico richiesto.