Art. 6
Art. 61. E’ fatta salva la possibilità da parte dei Consigli di Facoltà di attribuire direttamente, a titolo gratuito, funzioni di professore a contratto a:
1) esperti appartenenti ad Enti con i quali siano state stipulate apposite convenzioni;
2) dottorandi di ricerca, a condizione di non compromettere l’attività di formazione alla ricerca, sentito il parere del tutore.
2. Possono rientrare nella previsione di cui al comma 1 esperti appartenenti all’Azienda ospedaliero universitaria “Ospedali riuniti di Trieste”.