Art. 7 - Requisiti di ammissione

Art. 7 - Requisiti di ammissione

1. Sono ammessi a partecipare alle procedure selettive disciplinate dal presente regolamento i candidati che siano in possesso del titolo di dottore di ricerca o, per la Facoltà di Medicina e Chirurgia, del diploma di scuola di specializzazione, ovvero possessori di laurea specialistica e magistrale o altri studiosi che abbiano comunque un’elevata qualificazione scientifica e che documentino attraverso i titoli un triennio di attività scientifica valutata dalla commissione giudicatrice di cui al successivo art. 8, tenuto conto dei criteri di cui all’art. 9, comma 4, del presente regolamento. I titoli di ammissione di cui al presente comma, o titoli equivalenti, possono essere conseguiti in Italia o all’estero.
2. Non sono ammessi a partecipare alle procedure selettive i candidati che abbiano già stipulato con l’Università degli Studi di Trieste altri contratti disciplinati dal presente regolamento per un periodo che, sommato a quello previsto dalla selezione a cui intendono partecipare, superi complessivamente la durata di sei anni.
3. I requisiti previsti dal presente articolo devono essere posseduti alla data di scadenza del termine per la presentazione delle domande di partecipazione alla valutazione comparativa.
4. L’esclusione dalla procedura selettiva è disposta con decreto motivato del Rettore comunicato all’interessato mediante raccomandata con avviso di ricevimento.

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