Art. 11 - Incompatibilità

Art. 11 - Incompatibilità

1. Il contratto di lavoro subordinato di cui al presente regolamento non è cumulabile:
a) con altri contratti di lavoro subordinato, salvo quanto previsto nel comma 2 del presente articolo;
b) con lo svolgimento del dottorato di ricerca o con la fruizione di borse di ricerca post-laurea o post-dottorato;
c) con gli assegni di ricerca di cui all’articolo 51 della legge 27 dicembre 1997, n. 449.

2. Per il periodo di durata del contratto, i dipendenti delle amministrazioni pubbliche di cui all’art. 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 sono collocati in posizione di aspettativa o di fuori ruolo o analoga posizione, se previsto dagli ordinamenti delle amministrazioni di appartenenza.

3. Ai titolari di contratti di cui al presente regolamento possono essere conferiti incarichi di insegnamento ai sensi dell’art. 1, comma 10, della legge 230/2005, a condizione che l’incarico sia svolto al di fuori dell’impegno previsto per la qualifica di ricercatore a tempo determinato, come disposto dal Regolamento per il conferimento degli incarichi di insegnamento nei corsi di studio ai sensi dell’art. 1, comma 10, della legge 4.11.2005 n. 230.

4. L’autorizzazione allo svolgimento di incarichi retribuiti esterni ai sensi dell’art. 53 del D.Lgs 30 marzo 2001, n. 165, è concessa, secondo quanto previsto dal Regolamento d’Ateneo vigente in materia, previo parere favorevole del Dipartimento di afferenza in relazione allo svolgimento dell’attività di ricerca.

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