Art. 1 - Conferimento dei titoli di professore emerito e di professore onorario

Art. 1 - Conferimento dei titoli di professore emerito e di professore onorario

Fatta salva la disciplina prevista dall’art. 111 r.d. 31 agosto 1933, n. 1592, i titoli di professore emerito e di professore onorario sono conferiti, su iniziativa del preside della facoltà o del direttore del dipartimento di ultima afferenza del candidato, assunta entro sei mesi, prorogabili a dodici su richiesta motivata degli organi interessati, sottoposta all’approvazione del Senato accademico, dalla cessazione di quest’ultimo, alle condizioni e nelle forme di seguito precisate:

- deliberazione della facoltà che, sulla base del curriculum del candidato, ne accerti il riconosciuto prestigio in ambito scientifico, didattico e organizzativo.
- deliberazione conforme del senato accademico.

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