Art. 2 - Titolo di emerito nelle cariche accademiche
Art. 2 - Titolo di emerito nelle cariche accademicheA coloro che abbiano ricoperto, per due mandati anche non consecutivi, la carica di rettore, di preside di facoltà o di direttore di dipartimento, è riconosciuto il titolo di emerito, in relazione alla funzione ricoperta.