Art. 1 - Indizione delle elezioni

Art. 1 - Indizione delle elezioni

1. Le elezioni per la nomina nel Senato accademico dell'Università di un rappresentante, per ciascuna delle Aree scientifiche individuate dallo Statuto, sono indette dal Rettore, ogni triennio accademico.

2. Il Rettore, con il decreto d'indizione delle elezioni, convoca l'Assemblea degli elettori, di cui al successivo articolo 5, fissando contestualmente la data e la sede delle elezioni, nonché l’orario di apertura e di chiusura del seggio.

3. Le elezioni si svolgono in un unico giorno non festivo, compreso fra il lunedì e il giovedì, presso un unico seggio elettorale.
4. Ai fini delle elezioni, si applica la Tabella di corrispondenza fra i settori scientifico-disciplinari CUN e le otto Aree scientifiche individuate dallo Statuto e contenute nell'Allegato A, che è parte integrante del presente Regolamento.
5. Del decreto rettorale è data pubblicità e idonea comunicazione a tutto il personale interessato, mediante pubblicazione nell’Albo dell’Università e nel sito WEB d’Ateneo.

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