Art. 3 - Elettorato passivo
Art. 3 - Elettorato passivo1. L'elettorato passivo è riservato ai professori di prima e di seconda fascia a tempo pieno, nonché ai ricercatori a tempo pieno.
2. L'elettorato passivo è suddiviso nelle otto Aree scientifiche, in base all'inquadramento dei singoli aventi diritto nei rispettivi settori scientifico-disciplinari, in conformità alla Tabella di corrispondenza di cui all'Allegato A.