Art. 3 - Elettorato passivo

Art. 3 - Elettorato passivo

1. L'elettorato passivo è riservato ai professori di prima e di seconda fascia a tempo pieno, nonché ai ricercatori a tempo pieno.
2. L'elettorato passivo è suddiviso nelle otto Aree scientifiche, in base all'inquadramento dei singoli aventi diritto nei rispettivi settori scientifico-disciplinari, in conformità alla Tabella di corrispondenza di cui all'Allegato A.

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