Art. 4 - Assemblea degli elettori e Commissione Elettorale
Art. 4 - Assemblea degli elettori e Commissione Elettorale1. Alla scadenza del triennio accademico, il Rettore convoca l'Assemblea degli aventi diritto.
2. Gli aventi diritto all'elettorato di cui all'articolo 2, riuniti in Assemblea, eleggono il Presidente dell'Assemblea e la Commissione Elettorale, formata complessivamente da otto membri, uno per ciascuna delle otto Aree. L'Assemblea elegge altresì i membri supplenti della Commissione Elettorale, nel numero di uno per ciascuna delle otto Aree.
3. La Commissione Elettorale sovraintende alle operazioni elettorali e agli scrutini; nomina nel suo seno il Presidente e il Segretario del seggio elettorale.