Art. 4 - Assemblea degli elettori e Commissione Elettorale

Art. 4 - Assemblea degli elettori e Commissione Elettorale

1. Alla scadenza del triennio accademico, il Rettore convoca l'Assemblea degli aventi diritto.

2. Gli aventi diritto all'elettorato di cui all'articolo 2, riuniti in Assemblea, eleggono il Presidente dell'Assemblea e la Commissione Elettorale, formata complessivamente da otto membri, uno per ciascuna delle otto Aree. L'Assemblea elegge altresì i membri supplenti della Commissione Elettorale, nel numero di uno per ciascuna delle otto Aree.

3. La Commissione Elettorale sovraintende alle operazioni elettorali e agli scrutini; nomina nel suo seno il Presidente e il Segretario del seggio elettorale.

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