Art. 6 - Espressione del voto

Art. 6 - Espressione del voto

1. A ciascun elettore viene consegnata una scheda corrispondente all'Area di appartenenza.

2. L'elettore può esprimere il proprio voto a favore di un solo nominativo compreso nell’elenco dell’elettorato passivo dell'Area di appartenenza.

3. Il voto è segreto.
4. La scheda è deposta nell'urna della corrispondente Area. A tal fine, sono predisposte nella sede del seggio elettorale otto urne.

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