Art. 6 - Espressione del voto
Art. 6 - Espressione del voto1. A ciascun elettore viene consegnata una scheda corrispondente all'Area di appartenenza.
2. L'elettore può esprimere il proprio voto a favore di un solo nominativo compreso nell’elenco dell’elettorato passivo dell'Area di appartenenza.
3. Il voto è segreto.
4. La scheda è deposta nell'urna della corrispondente Area. A tal fine, sono predisposte nella sede del seggio elettorale otto urne.