Art. 8 - Conclusione delle operazioni elettorali

Art. 8 - Conclusione delle operazioni elettorali

1 . Concluso lo scrutinio, il Presidente della Commissione Elettorale trasmette immediatamente al Rettore, in plico sigillato, il verbale con i risultati delle votazioni, controfirmato da tutti i membri della Commissione, unitamente all'elenco nominativo degli aventi diritto al voto, distintamente per Area, corredato dall’elenco delle firme di coloro che hanno votato, assieme agli originali delle schede.

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