Art. 9 - Risultato delle elezioni
Art. 9 - Risultato delle elezioni1 . Sulla base dei dati risultanti dal verbale trasmesso dalla Commissione elettorale, il Rettore proclama, con decreto, gli eletti.
2. La progressione degli eletti è determinata secondo il numero dei voti da ciascuno riportati.
3. A parità di voti, prevale il soggetto con maggiore anzianità di servizio nel proprio ruolo.
4. A parità di anzianità di servizio nel ruolo, la precedenza spetta al più anziano in età.