Art. 12 - Decadenza, dimissioni. Elezioni suppletive

Art. 12 - Decadenza, dimissioni. Elezioni suppletive

1 . Nel caso di decadenza o di dimissioni di uno o più eletti, subentra il primo dei non eletti nella corrispondente Area.
2. Qualora non sia possibile procedere ai sensi del comma 1 del presente articolo, si procede a elezioni suppletive.

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