Art. 13 - Durata del mandato

Art. 13 - Durata del mandato

1. Ai sensi dell'articolo 37 dello Statuto, gli eletti restano in carica tre anni accademici e sono rieleggibili consecutivamente una sola volta.

2. La disposizione di cui al precedente comma 1 si applica anche ai rappresentanti delle strutture scientifiche eletti in Senato accademico, ai sensi del Regolamento elettorale previgente.

admin