Art. 1 - Indizione delle elezioni

Art. 1 - Indizione delle elezioni

1. Le elezioni per la nomina di due Rappresentanti del personale tecnico amministrativo nel Senato accademico e di tre Rappresentanti del personale tecnico amministrativo nel Consiglio di Amministrazione dell'Università, rispettivamente ai sensi degli articoli 9, comma 1, e 11, comma 1 dello Statuto, sono indette dal Rettore, ogni triennio accademico.
2. Il Rettore, con il decreto d'indizione delle elezioni, convoca l'Assemblea degli elettori, fissando contestualmente la data e la sede delle elezioni, nonché l’orario di apertura e di chiusura del seggio.
3. Le elezioni si svolgono in un unico giorno non festivo, compreso fra il lunedì e il giovedì, presso i seggi previsti.
4. Del decreto rettorale è data pubblicità e idonea comunicazione a tutto il personale interessato, mediante pubblicazione nell’Albo dell’Università e nel sito WEB d’Ateneo.

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