Art. 5 - Candidature
Art. 5 - Candidature1. Le candidature devono essere presentate dagli aventi diritto all’elettorato passivo, con lettera sottoscritta, indirizzata al Rettore dell’Università di Trieste, sulla base di un apposito facsimile, entro il quinto giorno lavorativo antecedente la data in cui è stata fissata, con decreto rettorale, l’Assemblea degli elettori. Il rispetto del termine è comprovato dalla registrazione di protocollo.
2. La presentazione delle candidature deve essere corredata dalle firme di almeno un’aliquota del 3% del personale tecnico amministrativo, corrispondente all’elettorato attivo.
3. Il possesso dei requisiti dei candidati è accertato dal competente Ufficio, che provvederà al successivo inoltro delle candidature valide all’Assemblea degli elettori di cui all’articolo 4.
4. Non è ammessa la presentazione di liste di candidati, né la candidatura simultanea in Senato accademico e in Consiglio di Amministrazione.