Art. 7 - Espressione del voto
Art. 7 - Espressione del voto1. Nei locali in cui si svolgeranno le operazioni di voto sarà affisso un manifesto con l’elenco dei candidati nei rispettivi Organi.
2. Ciascun elettore può esprimere il proprio voto a favore di un solo candidato.
3. Qualora risulti indicata sulla scheda elettorale più di una preferenza, il voto è nullo.
4. Il voto è segreto.