Art. 10 - Conclusione delle operazioni elettorali

Art. 10 - Conclusione delle operazioni elettorali

1. La Commissione del Seggio ubicato nel Polo di P.le Europa – S. Giovanni, che funge da Commissione Elettorale centrale, si riunisce successivamente allo svolgimento delle elezioni e verifica la regolarità delle operazioni elettorali, sulla base dei plichi sigillati trasmessi dai Presidenti delle Commissioni Elettorali di seggio.
2. A conclusione della verifica delle operazioni elettorali e dei risultati, il Presidente della Commissione Elettorale centrale trasmette immediatamente al competente Ufficio, in plico sigillato, il verbale con i risultati delle votazioni, controfirmato da tutti i membri della Commissione, unitamente a tutti i materiali e plichi elettorali provenienti dai tre seggi.

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