Art. 11 - Risultato delle elezioni

Art. 11 - Risultato delle elezioni

1. Sulla base dei dati risultanti dal verbale trasmesso dalla Commissione Elettorale centrale, il Rettore proclama, con decreto, gli eletti.

2. La progressione degli eletti è determinata secondo il numero dei voti da ciascuno riportati.
3. A parità di voti, prevale il soggetto con maggiore anzianità di servizio.
4. A parità di anzianità di servizio, la precedenza spetta al più anziano di età.

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