Art. 13 - Decadenza, dimissioni. Elezioni suppletive
Art. 13 - Decadenza, dimissioni. Elezioni suppletive1. Nei casi di decadenza o di dimissioni di uno o più eletti, subentra il primo dei non eletti.
2. Qualora non sia possibile procedere ai sensi del comma 1 del presente articolo, si procederà a elezioni suppletive.