Art. 14 - Durata del mandato. Disposizione transitoria

Art. 14 - Durata del mandato. Disposizione transitoria

1. Ai sensi dell'articolo 37, comma 1 dello Statuto, gli eletti restano in carica tre anni accademici e sono rieleggibili consecutivamente per una sola volta.

2. La disposizione di cui al precedente comma 1 si applica anche ai rappresentanti del personale tecnico e amministrativo eletti in Senato accademico e in Consiglio di Amministrazione, ai sensi dei Regolamenti elettorali previgenti.

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