Art. 14 - Durata del mandato. Disposizione transitoria
Art. 14 - Durata del mandato. Disposizione transitoria1. Ai sensi dell'articolo 37, comma 1 dello Statuto, gli eletti restano in carica tre anni accademici e sono rieleggibili consecutivamente per una sola volta.
2. La disposizione di cui al precedente comma 1 si applica anche ai rappresentanti del personale tecnico e amministrativo eletti in Senato accademico e in Consiglio di Amministrazione, ai sensi dei Regolamenti elettorali previgenti.