Art. 1 - Indizione delle elezioni.

Art. 1 - Indizione delle elezioni.

1. Le elezioni per le rappresentanze degli studenti negli organi universitari sono indette ogni biennio accademico dal Rettore con decreto rettorale diffuso mediante pubblicazione sul sito Web, almeno 60 giorni prima della data fissata per le elezioni. Tale decreto indica i requisiti richiesti per l'esercizio dell'elettorato attivo da parte degli studenti e dei dottorandi, risultanti regolarmente iscritti nel rispettivo anno accademico e le rappresentanze da eleggere nei singoli organi accademici secondo quanto previsto dallo Statuto e dai regolamenti, nonché le procedure ed i termini per gli adempimenti richiesti.

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