Art. 10 - Propaganda elettorale.
Art. 10 - Propaganda elettorale.1. La propaganda elettorale è vietata nel locale ove hanno svolgimento le operazioni di voto. Il Presidente del seggio ha l’obbligo di far rispettare detta norma.
2. L'Amministrazione predispone gli appositi spazi per l'affissione dei manifesti e ne dà opportuna pubblicità.